Contributi agricoli unificati INPS: differimento dei termini di pagamento in scadenza

Con messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l’INPS ha differito fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli interessati dagli esoneri contributivi disposti dalla legislazione di emergenza Covid-19.

Il differimento è stato previsto per evitare alle aziende interessate di dover corrispondere contributi oggetto di esonero in attesa che si completi l’iter di attuazione delle relative norme e delle conseguenti procedure. Con riferimento al settore agricolo, si tratta in particolare dell’esonero contributivo per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020), nonché dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 per le sole aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (art. 70 del D.L. n. 73/2021).

L’INPS, nelle more della definizione delle procedure di attuazione, ha quindi differito i termini di pagamento, coerentemente con quanto preannunciato con messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 (cfr. ns nota pubblicata in Area riservata il 12 giugno 2021).

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali) è stato differito il pagamento della prima rata 2021 in scadenza il 16 luglio p.v. ed è stato confermato il differimento del pagamento della quarta rata 2020, scaduta il 16 gennaio 2021 e già posticipata al 16 febbraio 2021 dalla legge n. 21/2021 (c.d. “decreto milleproroghe”).

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che occupano operai e che operano con il sistema Uniemens Posagri, l’INPS ha confermato il differimento della rata relativa alla manodopera occupata nel IV trimestre 2020 scaduta il 16 giugno u.s.

Relativamente ai datori di lavoro agricolo che occupano impiegati, quadri e dirigenti, e alle cooperative ex L. n. 240/1984, che operano con il sistema Uniemens, è stato chiarito che il differimento riguarda anche i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Limitatamente ai datori di lavoro del settore agrituristico e vitivinicolo, è stato differito anche il termine di versamento con scadenza 16 marzo 2021 riferito alla contribuzione del mese di febbraio 2021.