Finanziamenti con garanzie Ismea per il settore agricolo

Anche per le aziende agricole è stata aperta la possibilità di presentare, tramite un istituto bancario, la richiesta di finanziamento coperto con le garanzie pubbliche secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (il cosiddetto “liquidità”).

ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) da mercoledì 22 aprile rilascia le garanzie per la concessione dei finanziamenti alle imprese agricole danneggiate dall’epidemia Covid-19. Da tale data le banche possono trovare sul sito dell’istituto quattro nuove tipologie di operazioni garantite relative a:

  • microfinanziamenti fino a 25.000 euro;
  • finanziamenti destinati alla liquidità ed investimenti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.L. 23/2020;
  • finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del “Decreto Liquidità”;
  • finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del “Decreto Liquidità”.

Microfinanziamenti fino a 25.000 euro: Il finanziamento di 25 mila euro o 25% del fatturato, (denominato liquidità 25) prevede la garanzia ISMEA sul 100% dell’importo. La durata è fino a 6 anni con 2 di preammortamento. La garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Il tasso d’interesse non può essere superiore al 2%.

Finanziamenti destinati alla liquidità e agli investimenti: La liquidità (capitale circolante e investimenti) con garanzia al 90%, prevede operazioni finanziarie con durata fino a sei anni, e di importo non superiore, alternativamente, a 1) il doppio del costo del personale annuo dell’impresa beneficiaria; 2) il 25 % del fatturato del beneficiario nel 2019; 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi diciotto mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi dodici mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito: Garanzia per rinegoziazione di mutui è un’altro strumento che prevede un nuovo finanziamento con garanzia diretta nella misura dell’80% che può arrivare al 90% tramite garanzia di un Confidi o di altro fondo di garanzia. L’erogazione avverrà al medesimo soggetto beneficiario con un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato.

Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie: Ristrutturazione con garanzia all’80 per cento che consente di garantire un finanziamento già erogato senza garanzia purché entro tre mesi dalla data di perfezionamento del nuovo finanziamento.

Modalità di accesso: Per accedere al finanziamento va trasmessa alla banca apposita richiesta (ogni banca ha una sua procedura) con allegata la dichiarazione prevista da Ismea sottoscritta dal rappresentante dell’azienda, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi mod. Unico con dichiarazione Iva, nella quale è indicato fatturato dell’anno precedente. Le aziende con reddito d’impresa devono allegare l’ultimo bilancio di esercizio presentato. La banca, raccolti i dati e le informazioni tramite il modulo pubblicato sul sito ISMEA, procederà alla prenotazione delle disponibilità dei fondi finalizzati alla copertura dell’operazione.

Fondo di garanzia PMI: Le piccole e medie imprese appartenenti a settori diversi da quello agricolo (codici Ateco diversi da 01) potranno accedere ai finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia delle PMI. Per l’attivazione è necessario rivolgersi alla propria banca.